Visti e passaporti
La responsabilità di ottenimento del visto spetta a ciascun partecipante alla Giornata. Sulla piattaforma di iscrizione, per coloro che ne hanno bisogno del visto, sarà messa a disposizione una lettera personalizzata di conferma di iscrizione alla GMG Lisbona 2023 in modo che il partecipante possa richiedere la convalida (firma e timbro) da parte del vescovo della propria diocesi (o di chi lo rappresenti) come prova di partecipazione all'evento. Questa lettera dovrà essere presentata al Consolato come giustificazione della domanda di visto.
Le
informazioni contenute in questa sezione intendono fornire un quadro
generale, preliminare e non ufficiale sui visti, e sono quindi
soggette a conferma e/o aggiornamento. A
questo proposito, si consiglia di consultare il sito del Ministero
degli Affari Esteri.
Visto Schengen
Il visto Schengen è un'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro ai fini del transito aeroportuale, del transito o dell'intenzione di un breve soggiorno nel territorio di uno o più Stati membri, che consente al suo titolare di presentarsi alla frontiera esterna.
Il visto Schengen è destinato a brevi soggiorni, fino a 90 giorni ogni 180 giorni, e può essere concesso per ragioni di turismo, visite familiari, affari, lavoro stagionale, transito, tra gli altri.
Il visto di breve durata non dà automaticamente il diritto di entrare nell'area Schengen. Alla frontiera (o a qualsiasi altro controllo) vi potrà essere richiesto di esibire il visto ma anche di fornire una documentazione aggiuntiva, ad esempio informazioni che dimostrino che avete mezzi sufficienti per coprire il vostro soggiorno e il viaggio di ritorno.
La domanda di visto deve essere presentata personalmente dal richiedente presso la Rappresentanza consolare dell'area di residenza.
L'esame della domanda di visto dovrà giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto. Se lo ritiene opportuno, la Rappresentanza consolare può organizzare un colloquio con il richiedente il visto, da tenersi entro due settimane dalla data di presentazione della domanda. I documenti da presentare devono essere originali, accompagnati da una copia.
Nazionalità esenti dal visto Schengen
Per consultare le nazionalità esenti dall'obbligo del visto Schengen, cliccare qui.
Nazionalità che necessitano di un visto Schengen
Per consultare le nazionalità che devono presentare un visto Schengen, fare clic qui. Inoltre, ci sono nazionalità e categorie di cittadini soggetti a consultazione preventiva per il rilascio del visto, quindi si prega di consultare il seguente link. Infine, l'Unione Europea ha stabilito degli accordi di facilitazione del visto per definire procedure semplificate per il rilascio dei visti con i Paesi qui elencati qui.
Come fare domanda?
Le domande di visto devono essere presentate alla competente Rappresentanza consolare per l'esame e la decisione sulle domande di visto, in conformità con il Codice dei visti. Devono essere presentate nel Paese di residenza legale del richiedente e, in via eccezionale, possono essere presentate in un Paese in cui non si risiede, a condizione che il richiedente sia in regola. In base alla nazionalità e/o residenza, ove questa fosse diversa dalla nazionalità, consultate qui la Rappresentanza consolare portoghese del Paese in cui richiedere il visto Schengen per brevi soggiorni.
Le domande possono essere presentate entro sei
mesi e, di norma, non oltre 15 giorni prima dell'inizio della visita
prevista.
I marittimi in servizio possono presentare la
domanda entro nove mesi prima della data prevista per la visita.
In casi individuali debitamente giustificati, le
domande possono essere autorizzate meno di 15 giorni prima
dell'inizio della data prevista.
Ai richiedenti può essere richiesto di fissare un
appuntamento per la presentazione della domanda, da tenersi di norma
entro due settimane dalla formulazione della richiesta. In casi
giustificati di urgenza, il Consolato può rinunciare alla richiesta
oppure fissare immediatamente l’appuntamento.
Ai sensi dell'articolo 22 del Codice dei visti, gli Stati membri possono richiedere la consultazione delle proprie autorità centrali durante l'esame delle domande di visto per soggiorni di breve durata presentate da cittadini di determinati Paesi terzi o da determinate categorie di cittadini. In questi casi, l'esame e la decisione sulla domanda saranno prorogati di sette giorni.
La decisione sulle domande sarà presa entro 15 giorni dalla data di presentazione di una domanda ammissibile. Tale termine può essere prorogato fino ad un massimo di 45 giorni in singoli casi, in particolare quando è necessario un ulteriore esame della domanda.
Ogni domanda di visto determina il pagamento di una tassa per il rispettivo trattamento; essa non implica il rilascio del visto né, in caso di rifiuto, il rispettivo rimborso. La domanda di visto sarà considerata valida solo dopo il pagamento delle tasse vigenti.
Le tariffe in vigore sono le seguenti:
- La tassa base è di 80 Euro
- La tassa ridotta ammonta a 40 Euro.
La tariffa ridotta si applica ai bambini, dai 6 ai 12 anni.
Il montante degli emolumenti dovuti è di soli 35 Euro per i cittadini dei Paesi con cui l'Unione europea ha stipulato un accordo di facilitazione, ossia Albania, Armenia, Azerbaigian, Bosnia, Georgia, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Russia, Serbia e Ucraina.
Sono
esentati dal pagamento degli emolumenti per il rilascio del visto:
- Bambini di età inferiore ai 6 anni (alla data di
presentazione della domanda di visto);
- Studenti e insegnanti, per viaggi di studio o di
formazione;
- Ricercatori che si spostino a scopo di ricerca
scientifica;
- Rappresentanti di organizzazioni senza fini di lucro fino
a 25 anni che partecipino a seminari, conferenze, eventi
culturali/sportivi organizzati da organizzazioni senza fini di
lucro;
- Familiari di cittadini UE, SEE o Svizzeri.
Le
informazioni contenute in questa sezione intendono fornire un quadro
generale, preliminare e non ufficiale sui visti, e sono soggette a
conferma e/o aggiornamento. A
questo proposito, si consiglia di consultare il sito web del
Ministero degli Affari Esteri.
Fonte: Ministero degli Affari Esteri
*Informazioni secondo la legislazione vigente, con riserva di conferma.